Questo articolo fornisce un quadro generale del dimensionamento di bacini di contenimento di liquidi, come misura di protezione ambientale/sicurezza contro lo sversamento, in relazione alle differenti normative inerenti i bacini di contenimento, al tipo di liquido e all’applicazione. CIF Carpenteria, azienda di Concesio (BS) specializzata in lavorazioni di carpenteria pesante, rispetta le normative per il dimensionamento dei bacini e le riassume di seguito.
Non sempre la normativa detta valori univoci sulla capacità dei bacini di contenimento anche per lo stesso tipo di liquido, in quanto sovrapponibili in generale a normative differenti, quali: Prevenzione Incendi / Ambiente / Sicurezza.
Panoramica sul dimensionamento dei bacini di contenimento dei liquidi
Di seguito si fornisce, a livello schematico, una panoramica della normativa in materia di dimensionamento dei bacini di contenimento utilizzati per raccogliere liquidi provenienti da sversamenti e fuoriuscite da fusti e da contenitori.
Soluzioni idroalcoliche
D.M. 18 05 1995
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile, con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicato e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande. Le strutture di contenimento dei bacini devono essere tali da contenere anche eventuali getti, laterali di liquido fuoriuscente dai serbatoi.
Depositi di combustibile
Normativa
D.M. 28 04 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
Circolare N° 73 del 29 07 1971 – Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio – istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.
Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all’esterno o all’interno dell’edificio nel quale è installato l’impianto termico o all’interno di serre.
La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.
In relazione all’ubicazione dei serbatoi la capacità complessiva del deposito deve osservare i seguenti limiti:
- a) 100 m3, per serbatoi ubicati all’esterno del fabbricato;
- b) 50 m3, per serbatoi interrati all’interno del fabbricato;
- c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all’interno del fabbricato.
In base alle modalità di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito:
- A) deposito all’esterno con serbatoi interrati
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno
B2) deposito all’aperto con serbatoi fuori terra
- C) deposito con serbatoi interrati all’interno di un edificio
- D) deposito con serbatoi fuori terra all’interno di un edificio
- E) deposito all’interno di serre
Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio
Normativa
Circolare n. 73 del 29 07 1971 – Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio – istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.
La capacità di ciascun serbatoio non può essere superiore a 15 mc.
In relazione all’ubicazione del deposito possono essere installati 1 o più serbatoi, purché siano rispettate le seguenti limitazioni:
- a) non più di 6 serbatoi, se siti all’esterno del fabbricato;
- b) non più di 3 serbatoi, se interrati all’interno del fabbricato;
- c) non più di 2 serbatoi, se installati in vista all’interno del fabbricato.
Per depositi di potenzialità superiori e per quelli costituiti da serbatoi installati all’aperto, si applicano le norme di cui al DM 31 luglio 1934.
Oli usati
Normativa di riferimento
Decreto 16 maggio 1996, n. 392 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio: è ammessa l’installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacita geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.